Di seguito gli interventi pubblicati in questa sezione, in ordine cronologico.
Bergamo, 26 gennaio – Ha come titolo “Il processo breve: ingiustizia lunga” l’intervento di Roberto Bruni pubblicato da “L’Eco di Bergamo” martedì 26 gennaio sul cosiddetto “processo breve”, normativa appena licenziata dal Senato ed in attesa di essere esaminata ed approvata dalla Camera, in occasione dell’astensione degli avvocati penalisti italiani dall’attività giudiziaria dal 27 al 29 gennaio per denunciare il disegno di legge sul processo breve come un ulteriore «frutto avvelenato dello scontro tra politica e magistratura» e richiamare l'attenzione sulla impellente necessità di un organico e complessivo disegno riformatore della giustizia italiana, che sia veramente nell'interesse di tutti i cittadini. Di seguito il testo dell’intervento. “Ho provato a fare un esperimento statistico, per così dire, casalingo e ad applicare la normativa – appena licenziata dal Senato ed in attesa di essere esaminata ed approvata dalla Camera – sul cosiddetto «processo breve» alle mie udienze delle prossime tre settimane, come se fosse già entrata in vigore e fosse immediatamente applicabile a tutti i processi in corso. Il risultato? Su 25 processi 10, pari al 40%, non andrebbero avanti perché il giudice dovrebbe emettere sentenza di non doversi procedere per estinzione del processo, essendo stati superati i termini di durata. Tra i processi interrotti ce ne sarebbero alcuni per reati di particolare allarme sociale, come un'associazione per delinquere relativa a un traffico di rifiuti pericolosi e la partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Si potrebbe replicare che il mio conteggio non ha significato perché relativo a processi svoltisi sino ad ora in assenza della nuova normativa, che provocherà un'accelerazione dei tempi processuali. Ma la risposta a questa obiezione è davvero molto facile: non vi è ragione di prevedere un'accelerazione dei processi se rimangono identiche le risorse e le procedure, se permane l'attuale, pessima distribuzione degli uffici giudiziari sul territorio nazionale, se il perimetro dei fatti che costituiscono illecito penale, anziché essere drasticamente ridotto ai fenomeni che destano un effettivo allarme sociale, continuerà ad essere improvvidamente allargato (ogni riferimento alla recente introduzione della contravvenzione di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» è puramente voluto). È inoltre facile prevedere che l'introduzione della nuova normativa incoraggerà le manovre dilatorie e disincentiverà il ricorso ai più rapidi riti alternativi, quali il patteggiamento ed il giudizio abbreviato. Semplice ed ovvia la ragione: il vano decorso del tempo potrà comportare non più soltanto la prescrizione del reato, dovuta all'affievolirsi, sino all'estinzione, della pretesa punitiva dello Stato con il trascorrere del tempo (come è avvenuto sino ad ora), ma anche l'estinzione del processo, e quindi un risultato favorevole per l'imputato che verrà ottenuto, di volta in volta, in via anticipata rispetto alla prescrizione sostanziale, nel corso delle diverse fasi del processo. Insomma, fissare brutalmente dall'oggi al domani scansioni temporali totalmente irrealistiche se commisurate al numero di procedimenti pendenti ed all'ormai sconfinato catalogo delle incriminazioni significa soltanto aumentare il tasso di ingiustizia, di arbitrarietà e di antidemocraticità del processo, penale, abbandonando definitivamente le vere scelte sui tempi (e quelle sugli inevitabili oblii) ai non controllabili criteri dei singoli uffici giudiziari o - peggio ancora - dei singoli magistrati. Del resto, come giustamente osservato dal Direttivo dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, «è significativo che nei sistemi processuali di altri Paesi della famiglia europea continentale e di quella angloamericana non si trovino esempi di un regime improntato alla estinzione del processo per decorso dei limiti massimi di durata... Anche la Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato la ragionevole durata come principio che non impone agli Stati di fissare termini prestabiliti per lo svolgimento del processo, ma richiede di dare attuazione alla speditezza con riguardo alla specificità dell'accertamento richiesto dai singoli casi, nei quali assumono rilievo la natura del reato, la complessità del quadro probatorio e la condotta dell'imputato e delle autorità». Come ammonisce la nostra Corte Costituzionale, il principio della ragionevole durata del processo va contemperato con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo: durata «ragionevole» non significa quindi durata «breve», ma durata necessaria secondo criteri razionali e non arbitrari, e pertanto senza inutili e dannose lungaggini, ma anche senza approssimative e pericolose scorciatoie. Il processo che il legislatore vuole propinarci non è affatto un processo «breve», come con terminologia suggestiva ed accattivante si tende a far credere, ma, se vogliamo dire la verità, un processo che spesso morirà prima di raggiungere il suo fine naturale, che è quello dell'accertamento dell'esistenza o meno di un fatto costituente reato e della colpevolezza o meno dell'imputato. Poiché è la politica che vuole imporre questo risultato che urta, prima di tutto, con il buon senso, hanno davvero ragione i penalisti italiani a denunciare il disegno di legge sul processo breve come un ulteriore «frutto avvelenato dello scontro tra politica e magistratura» e ad astenersi dall'attività giudiziaria dal 27 al 29 gennaio per richiamare l'attenzione della pubblica opinione sulla impellente necessità di un organico e complessivo disegno riformatore della giustizia italiana, che sia veramente nell'interesse di tutti i cittadini.
Roberto Bruni, avvocato penalista